INFO ANPEQ - RISPOSTA DEL MINISTERO DEL LAVORO ALLA RICHIESTA DI ESTENSIONE DEL GIUDICATO DELLA SENTENZA SU ESECUZIONE CONTROLLI DI QUALITA’ PER ABILITATI DOPO IL 7 LUGLIO DEL 2000

 

Gentili soci,

Nell’ambito dell’azione legale che ANPEQ sta portando avanti sulla possibilità di effettuare i controlli di qualità da parte degli EQ abilitati dopo il 7 Luglio del 2000, vi aggiorno sulle nuove iniziative.

PREMESSA

A seguito della sentenza della Corte di Appello di Roma R.G. 5826/2014 –N. 4259/2020 del 15 settembre 2020(in allegato), che ha stabilito per gli EQ ricorrenti che:

1) “il Ministero del Lavoro è tenuto a certificare che gli iscritti nell’ elenco degli EQ sono abilitati ad effettuare i controlli di cui all’art. 8, commi 2, 3, e 9 del D.lgs. 187/2000 ancorché iscritti dopo il 7 luglio 2000…”;

2) “… in denegata ipotesi, sollevata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 7, comma 13, del D.lgs. 187/2000 nella parte in cui –in contrasto con gli artt. 3, 33 e 35 della Costituzione – non consente agli Esperti Qualificati iscritti all’elenco di cui all’art. 78 D.lgs.230/1996 successivamente alla data di pubblicazione (7 luglio 2000), del predetto D.lgs. 187/2000 di effettuare i controlli e le prove di cui all’art. 8 del predetto D.lgs.; accertare in ogni caso il diritto dei suddetti iscritti all’elenco tenuto presso il Ministero del Lavoro ai sensi dell’art. 78 del D.lgs. 230/1995

successivamente alla data di entrata in vigore (7 luglio 2000) del predetto D.lgs. 187/2000 ad effettuare i controlli e le prove di cui all’art. 8, commi 2, 3 e 9 D.lgs. 187/2000, l’avv. Scavone ha richiesto all’autorità amministrativa, per conto dei soci che ne hanno presentato istanza, l’estensione del giudicato di tale sentenza della Corte d’Appello di Roma. La risposta pervenuta dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in data 23 ottobre 2021 allegata alla presente comunicazione (ALLEGATO 1), sostanzialmente condivide quanto riportato nella sentenza di cui sopra, per tutti gli esperti abilitati dopo il 7 luglio del 2000.

COMUNICAZIONE

In vista della suddetta risposta del Ministero, ANPEQ ritiene che gli Esperti Qualificati abilitati con il D.lgs. 230/95, ancorché iscritti nell’elenco nazionale in data successiva al 7 Luglio 2020, possano svolgere i controlli di qualità su apparecchi RX, previa comunicazione agli organi di vigilanza territorialmente competenti ai sensi dell’art. 163 comma 9 del D.lgs. 101/2020.

Si riporta in allegato lettera integrale contenente il parere di ANPEQ ( ALLEGATO 2) e il modello di autocertificazione sulla effettuazione dei controlli di qualità, da inviare alle autorità di controllo territorialmente competenti.

Gli Associati sono invitati a far pervenire alla Segreteria ANPEQ eventuali motivi ostativi evidenziati dagli enti di controllo territorialmente competenti per il giusto supporto legale nelle opportune sedi.

Sarà fissato a breve un incontro fra il CD e i soci che hanno presentato istanza di estensione del giudicato per discutere ulteriori proposte di proseguimento azione legale suggerite dall’avvocato Scavone , descritte in sintesi nel verbale del CD del 29 Dicembre 2021 (ALLEGATO 3).

Cordiali saluti,
Samantha Cornacchia – Segretario ANPEQ