Gentili soci,
Nell’ambito dell’azione legale che ANPEQ sta portando avanti sulla
possibilità di effettuare i controlli di qualità da parte degli EQ
abilitati dopo il 7 Luglio del 2000, vi aggiorno sulle nuove iniziative.
PREMESSA
A seguito della sentenza della Corte di Appello di Roma R.G. 5826/2014
–N. 4259/2020 del 15 settembre 2020(in allegato), che ha stabilito per
gli EQ ricorrenti che:
1) “il Ministero del Lavoro è tenuto a certificare che gli iscritti
nell’ elenco degli EQ sono abilitati ad effettuare i controlli di cui
all’art. 8, commi 2, 3, e 9 del D.lgs. 187/2000 ancorché iscritti dopo
il 7 luglio 2000…”;
2) “… in denegata ipotesi, sollevata la questione di legittimità
costituzionale dell’art. 7, comma 13, del D.lgs. 187/2000 nella parte in
cui –in contrasto con gli artt. 3, 33 e 35 della Costituzione – non
consente agli Esperti Qualificati iscritti all’elenco di cui all’art. 78
D.lgs.230/1996 successivamente alla data di pubblicazione (7 luglio
2000), del predetto D.lgs. 187/2000 di effettuare i controlli e le prove
di cui all’art. 8 del predetto D.lgs.; accertare in ogni caso il diritto
dei suddetti iscritti all’elenco tenuto presso il Ministero del Lavoro
ai sensi dell’art. 78 del D.lgs. 230/1995
successivamente alla data di entrata in vigore (7 luglio 2000) del
predetto D.lgs. 187/2000 ad effettuare i controlli e le prove di cui
all’art. 8, commi 2, 3 e 9 D.lgs. 187/2000, l’avv. Scavone ha richiesto
all’autorità amministrativa, per conto dei soci che ne hanno presentato
istanza, l’estensione del giudicato di tale sentenza della Corte
d’Appello di Roma. La risposta pervenuta dal Ministero del Lavoro e
delle Politiche Sociali in data 23 ottobre 2021 allegata alla presente
comunicazione (ALLEGATO 1), sostanzialmente condivide quanto riportato
nella sentenza di cui sopra, per tutti gli esperti abilitati dopo il 7
luglio del 2000.
COMUNICAZIONE
In vista della suddetta risposta del Ministero, ANPEQ ritiene che gli
Esperti Qualificati abilitati con il D.lgs. 230/95, ancorché iscritti
nell’elenco nazionale in data successiva al 7 Luglio 2020, possano
svolgere i controlli di qualità su apparecchi RX, previa comunicazione
agli organi di vigilanza territorialmente competenti ai sensi dell’art.
163 comma 9 del D.lgs. 101/2020.
Si riporta in allegato lettera integrale contenente il parere di ANPEQ (
ALLEGATO 2) e il modello di autocertificazione sulla effettuazione dei
controlli di qualità, da inviare alle autorità di controllo
territorialmente competenti.
Gli Associati sono invitati a far pervenire alla Segreteria ANPEQ
eventuali motivi ostativi evidenziati dagli enti di controllo
territorialmente competenti per il giusto supporto legale nelle
opportune sedi.
Sarà fissato a breve un incontro fra il CD e i soci che hanno presentato
istanza di estensione del giudicato per discutere ulteriori proposte di
proseguimento azione legale suggerite dall’avvocato Scavone , descritte
in sintesi nel verbale del CD del 29 Dicembre 2021 (ALLEGATO 3).
Cordiali saluti,
Samantha Cornacchia – Segretario ANPEQ