Parere legale avv. Colonnelli su Legge Regionale della Puglia n°30/2016 in materia di misure di Radon in luoghi aperti al pubblico

 

Gentili Soci,

a seguito  di  numerose richieste  in merito alla nuova Legge Regionale della Puglia n°30/2016 in materia di  misure di Radon in luoghi aperti al pubblico, riportiamo di seguito il parere del nostro legale  avv. Andrea Colonnelli:

 

“a mio parere la Legge 30/16 ricade nell'ambito della normativa in materia di governo del territorio, che ai sensi dell'art. 117 Cost. è oggetto di legislazione concorrente: spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.

   È quindi da valutare se e in quale misura la Legge 30/16 violi i principi fondamentali fissati dalla legislazione statale in materia non menzionando gli esperti qualificati come unica figura professionale in possesso dei requisiti per adempiere alla legge regionale; gli aspetti da prendere in considerazione sono a mio parere tre:

- abilitazione a effettuare le misure;

- abilitazione a effettuare le valutazioni;

- coinvolgimento nei piani di risanamento.

   Per quanto riguarda l'abilitazione a effettuare le misure, non vi è dubbio che l'esperto qualificato possieda idonei requisiti, anche semplicemente sulla base della sua definizione: “persona che possiede le cognizioni e l'addestramento necessari […] per effettuare misurazioni, esami, verifiche o valutazioni di carattere fisico, tecnico o radiotossicologico [...] atti a garantire la sorveglianza fisica della protezione dei lavoratori e della popolazione" (art. 4, primo comma, let. u) del Dlgs 230/95).

   Tuttavia il titolo di esperto qualificato non è indispensabile per poter svolgere misurazioni di gas radon in aria, dal momento che le Linee guida per le misure di concentrazione di radon in aria nei luoghi di lavoro sotterranei del Coordinamento delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano del 2003 al punto 3.2.1 definiscono i requisiti del responsabile tecnico delle misure di radon in aria senza menzionare gli esperti qualificati: "Il responsabile tecnico dovrebbe possedere una adeguata formazione tecnico-scientifica e una documentata esperienza sulla misura della concentrazione di radon in aria".

   Per quanto riguarda nello specifico gli ambienti residenziali, il Piano Nazionale Radon dell'ISS non menziona gli esperti qualificati, mentre le apposite linee guida per le misure di radon predisposte nel 2004 dall'APAT hanno confermato l'indirizzo delle linee guida sui luoghi di lavoro sotterranei del 2003, dichiarando che tale documento  "può essere preso come riferimento anche per le misure di radon in ambienti residenziali".

   L'abilitazione a effettuare le valutazioni di dose è, viceversa, notoriamente prerogativa degli esperti qualificati, ma la Legge 30/16 non prevede alcuna valutazione individuale di dose, coerentemente con le finalità di carattere urbanistico ed edilizio che la contraddistinguono.

 

Il punto in cui la Legge 30/16 si discosta in modo più evidente dalla normativa nazionale è  l'art. 4, terzo comma, in cui non si prevede, a differenza di quanto prevede il terzo comma dell'art. 10 quinquies del Dlgs 230/95, la collaborazione dell'esperto qualificato per individuare le azioni di rimedio idonee a ridurre la concentrazione di radon in aria al di sotto dei limiti previsti.

   Tuttavia lo stesso terzo comma della Legge 30/16 prevede il coinvolgimento delle ASL nella valutazione dei piani di risanamento necessari per ricondurre i valori di concentrazione di radon nell'aria al di sotto dei limiti previsti, il che non è irragionevole possa essere considerato misura sufficiente a garantire adeguata tutela, alternativa al coinvolgimento dell'esperto qualificato.

 

Il punto di massima irragionevolezza della Legge 30/16, a mio parere, è dato dal fatto che l'obbligo dell'esecuzione delle misure negli edifici destinati all’istruzione o aperti al pubblico è posto in capo all'esercente (art. 4, secondo comma), mentre le conseguenze dell'eventuale inadempimento dell'esercente sono poste in capo al proprietario dell'immobile (sospensione della certificazione di agibilità), così sono demandate al proprietario dell'immobile la predisposizione del piano di risanamento (terzo comma) e le successive misure (sesto comma). Ciò in ogni caso non riguarda il ruolo degli esperti qualificati.

 

Per quanto riguarda la possibilità di azioni da parte dell'associazione al fine di introdurre in maniera diretta la figura dell'EQ come unica figura professionale con requisiti per adempiere alla legge regionale bisogna tenere conto, oltre alle difficoltà sostanziali già evidenziate, che i termini per l'impugnazione dell'atto sono ampiamente trascorsi, e che dunque bisognerebbe sollevare la questione di legittimità costituzionale in via incidentale nel corso di un procedimento civile,

penale o amministrativo, ad esempio per lesione di interessi legittimi nell'ambito della definizione dei requisiti per la partecipazione a una gara di appalto per esecuzione di misure di gas radon. La strada mi sembra, però, piuttosto in salita.

 

Il recepimento della Direttiva 2013/59/EURATOM potrebbe portare qualche ulteriore spunto, in particolare nella definizione delle competenze dell'Esperto in materia di protezione contro le radiazioni in materia di monitoraggio ambientale dell'esposizione della popolazione (art. 82, comma 2, let. h))”.

 

Cordiali saluti,

Samantha Cornacchia

Segretario ANPEQ