Recepimento modifiche alla Legge Regionale n.30/2016 della Regione Puglia sulle misure di concentrazione di Radon nei luoghi pubblici

 

Gentili soci,

vi informo che la Regione Puglia in data 31 Luglio 2017 ha approvato l’emendamento che recepisce le disposizioni contenute nella proposta di legge per la riduzione del gas radon in ambiente chiuso già approvata nella commissione referente e le modifiche proposte. 
La nuova previsione fissa a 300 Bq/mc i limiti di concentrazione di gas radon in ambiente chiuso per le nuove costruzioni, eccetto i vani tecnici isolati o a servizio di impianti a rete. Il progetto edilizio deve contenere i dati necessari a dimostrare la bassa probabilità di accumulo di radon nei locali dell’edificio. Entro e non oltre 6 mesi dal deposito della segnalazione certificata ai fini dell’agibilità devono essere avviate le misurazioni dei livelli di concentrazione. La norma si applica a tutte le nuove costruzioni i cui titoli abilitativi si siano formati a partire dal 19 novembre 2016. 
Per quanto riguarda invece gli edifici esistenti sono fissati  i livelli limite di riferimento, misurati con un valore medio di concentrazione su un periodo annuale suddiviso in due semestri primaverile-estivo e autunnale-invernale: la modifica prevede che per gli interrati, seminterrati e locali a piano terra degli edifici diversi da quelli destinati all’istruzione, e aperti al pubblico con esclusione dei residenziali e dei vani tecnici isolati al servizio di impianti a rete, il livello limite di riferimento per concentrazione di attività di gas radon in ambiente chiuso non può superare 300 Bq/mc, misurato con strumentazione passiva. Sono esentati dagli obblighi di misurazione i locali a piano terra con superficie non superiore a 20 mq, salvo che in virtù di collegamento strutturale con altri locali non derivi il superamento del limite dimensionale previsto per l’esenzione, purché dotati di adeguata ventilazione. 
Si stabilisce inoltre che i termini previsti per avviare le misurazioni sul livello di concentrazione, trasmettere gli esiti e per i piani di risanamento inizino a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente norma. 

Si allega il testo delle modifiche (vedasi art.25 del documento allegato).


Cordiali saluti,

Samantha Cornacchia

Segretario ANPEQ