Sentenza della Corte di Giustizia UE, sez. I, 08/12/2016, n.532 relativa all'applicazione dei tariffari professionali

 

Gentili Soci,

La sentenza della Corte di Giustizia UE, sez. I, 08/12/2016, n. 532, afferma in sintesi che non c'è lesione della concorrenza se le tariffe professionali sono fissate attraverso una normativa nazionale elaborata e promulgata da uno Stato membro.
 
La sentenza si occupa di verificare se la Spagna abbia delegato l’elaborazione della tariffa dei diritti dei procuratori legali alle associazioni professionali degli stessi, oppure se abbia mantenuto il controllo delle tariffe nelle mani dello Stato. Ciò in quanto, per giurisprudenza costante della Corte di Giustizia Europea, se uno Stato delega a operatori privati la responsabilità di adottare tariffe di settore ciò costituisce un atto in violazione della normativa anticoncorrenziale, e in particolare dell'art.101 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), mentre se interviene lo Stato stesso a fissare le tariffe ciò avviene "nel rispetto dell'interesse generale" e senza violazioni dell'art. 101 TFUE. Appurato il fatto che in Spagna le tariffe dei procuratori legali sono stabilite da un decreto del Consiglio dei Ministri spagnolo, la sentenza dichiara che "non si può addebitare al Regno di Spagna,[...] di avere delegato il potere di elaborare [la normativa sulle tariffe] o la sua attuazione alle associazioni professionali dei procuratori legali". Sulla base di ciò le tariffe dei procuratori legali spagnoli sono state dichiarate non in contrasto con l'art.101 del TFUE.
 
Questo orientamento è stato recentemente confermato dalla sentenza della Corte di giustizia UE, sez. I, 23/11/2017,  n. 427, la quale dichiara che "Sussiste una violazione dell’articolo 101 TFUE, in combinato disposto con l’articolo 4, paragrafo 3, TUE, quando uno Stato membro imponga o agevoli la conclusione di accordi in contrasto con l’articolo 101 TFUE o rafforzi gli effetti di accordi di tal genere ovvero tolga alla propria normativa il suo carattere pubblico, delegando ad operatori privati la responsabilità di adottare decisioni di intervento in materia economica. [...] Ciò non avviene in una fattispecie in cui le tariffe siano fissate nel rispetto dei criteri di interesse pubblico definiti dalla legge e i poteri pubblici non deleghino le loro prerogative d’approvazione o di fissazione delle tariffe ad operatori economici privati [...]". In altre parole gli Stati membri possono fissare direttamente tariffe professionali, ma non possono tollerare che soggetti non pubblici (come ad esempio A.N.P.E.Q.) facciano lo stesso. Ciò in quanto, come afferma la citata sentenza del 23/11/2017,  "Per garantire che i membri di una organizzazione di categoria operino effettivamente nel rispetto dell'interesse generale, i criteri di tale interesse devono essere definiti dalla legge in modo sufficientemente preciso e devono ricorrere un controllo effettivo e il potere decisionale in ultima istanza da parte dello Stato".
 

Quindi la sintesi è: tariffe sì, ma solo se decise dallo Stato.

Avv. Andrea Enrico Colonnelli